Tra le disposizioni in materia di contratti di lavoro contenute nel DLgs. 81/2015, si evidenzia la possibilità prevista dall’art. 5 co. 2 di utilizzare il lavoro a tempo parziale anche se l’attività è organizzata a turni. Tuttavia, è necessario che i turni e le fasce orarie siano preventivamente conosciute dai lavoratori. Tale elemento di flessibilità è stato introdotto con la finalità di superare una rigida interpretazione derivante da specifici orientamenti giurisprudenziali, (Cfr. sentenza Corte Cost. 210/92) con cui, proprio in riferimento al contratto part time, si ritiene sia lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro subordinato possa derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile senza coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attività lavorativa.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che ogni modifica dell’orario part time non può essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti. Ora, invece, la nuova disposizione relativa al part time contenuta nel DLgs. 81/2015, stabilisce che l’obbligo di fornire una puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il tutto, peraltro, senza costi aggiuntivi legati alla variazione.