Attività iniziata nel 2015 o già in corso nel 2014 – Facoltà di scelta tra regimi fiscali agevolati

Con la ris. Agenzia delle Entrate 23.7.2015 n. 67 e con le risposte al question time del 4.6.2015 n. 5-05703 sono state chiarite le modalità di applicazione dei regimi agevolati per il 2015. Le persone fisiche che iniziano un’attività di impresa o di lavoro autonomo nel 2015 possono scegliere di applicare il regime forfettario o il regime dei minimi (art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, convertito nella L. 11/2015), ferma restando la verifica dei rispettivi presupposti. A partire dall’1.1.2015, tuttavia, il regime dei minimi non costituisce più “regime naturale” per chi ne possiede i requisiti, pertanto, sarà necessario esercitare l’apposita opzione.
Dal momento che la L. 11/2015 è entrata in vigore soltanto l’1.3.2015, chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno può operare le necessarie variazioni ai fini IVA entro il 22.8.2015 (30° giorno successivo alla pubblicazione della ris. 67/2015) o entro la prima liquidazione IVA successiva, se posteriore a tale termine.
Inoltre, per chi si era avvalso del regime per le nuove iniziative produttive nel 2014 (art. 13 della L. 388/2000), non è possibile optare per il regime dei minimi, ma solo per il nuovo regime forfettario; mentre chi aveva fruito del regime dei minimi nel 2014 può continuare ad avvalersene fino alla fine del quinquennio o al compimento del trentacinquesimo anno di età.

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