Rifiuto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni presso un altro reparto aziendale – Illegittimità del licenziamento – Condizioni (Cass. 8.3.2016 n. 4502)

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’8.3.2016 n. 4502, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una dipendente che si era rifiutata di svolgere le proprie mansioni presso un altro reparto aziendale, lamentando un’inidoneità fisica non supportata da alcuna documentazione probante.
In questo caso, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che gravasse sul datore di lavoro l’onere di provare l’idoneità fisica della dipendente, sottoponendola alla visita del medico competente per verificarne lo stato di salute (in applicazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.), a fronte della deduzione, da parte della lavoratrice medesima, di una propria inidoneità all’attività lavorativa che, sia pur di pari livello, doveva essere resa in un altro reparto aziendale.

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