Nel controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73):
– in un primo momento, l’Agenzia delle Entrate “può”, anche con mezzi telematici, invitare il contribuente a produrre documenti o a fornire chiarimenti su determinate voci della dichiarazione, relative ad esempio a detrazioni d’imposta (terzo comma);
– in un secondo momento, l’esito del controllo stesso è comunicato al contribuente, con l’indicazione delle maggiori imposte richieste (quarto comma).
Per Cass. 9.3.2016 n. 4591, l’invito di cui al terzo comma non deve essere necessariamente notificato, per cui il contribuente non può lamentare la nullità del ruolo in sua assenza, a differenza, invece, del vero e proprio avviso bonario (comma 4), che va notificato a pena di nullità.
Dal tenore dell’art. 36-ter co. 3 del DPR 600/73, a ben vedere, sembra invece che altresì il primo l’invito sia obbligatorio.