Irreperibilità del lavoratore in occasione delle visite mediche domiciliari di controllo – Illegittimità del licenziamento (Cass. 10.3.2016 n. 4695)

Con la sentenza 10.3.2016 n. 4695, la Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce condotta inadempiente del lavoratore assente per malattia la circostanza di non essere stato presente alla visita di controllo domiciliare nelle fasce di reperibilità pomeridiana e di non essersi, quindi, presentato il giorno successivo alla visita ambulatoriale, in quanto il medesimo lavoratore era stato sottoposto a visita di controllo presso la ASL nella mattinata precedente. Con riferimento al caso della sentenza in esame, risulta pertanto illegittimo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro per il mancato rispetto, da un lato, dell’obbligo di presenza durante le fasce di reperibilità pomeridiane e, d’altro lato, per la mancata presentazione del lavoratore alla visita ambulatoriale di controllo la mattina successiva. Sul punto, si precisa peraltro che il licenziamento era stato ritenuto giustificato sia in primo che in secondo grado. Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha condiviso tale decisione di merito e ha ritenuto che, essendosi sottoposto il lavoratore alla visita ambulatoriale nel corso della mattina, nel pomeriggio dello stesso giorno non era più tenuto a sottoporsi a visita fiscale nelle fasce di reperibilità e, per la stessa ragione, neppure era tenuto ad effettuare la visita ambulatoriale di controllo il giorno dopo.

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