L’art. 1 co. 126 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha riformulato l’art. 26 del DPR 633/72, stabilendo, fra l’altro, che l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione è possibile anche in caso di mancato pagamento, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.
Si precisa, però, che tale novità riguarda esclusivamente i casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.
Come rilevato da Assonime nella circ. 5/2016, tuttavia, le indicazioni riguardanti la decorrenza di tali disposizioni si prestano a una duplice interpretazione, potendosi intendere che, ai fini dell’applicazione dell’art. 26 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, la procedura concorsuale debba essere avviata dall’1.1.2017; ovvero, che la procedura concorsuale debba risultare avviata, o già avviata, e dunque non ancora chiusa, all’1.1.2017.
Sebbene Assonime abbia ritenuto preferibile la seconda soluzione, la formulazione letterale della norma e ragioni di prudenza dovrebbero far propendere per la prima soluzione.
Si osserva, inoltre, che, adottando la seconda soluzione, potrebbero sorgere problemi di coordinamento con la disciplina generale dell’esercizio della detrazione dell’IVA con riguardo al momento in cui tale diritto sorge.
Si attendono chiarimenti, in merito, da parte dell’Amministrazione finanziaria.