Con l’ordinanza 16.12.2015 n. 14156, il TAR del Lazio ha sospeso il giudizio relativo alla controversia tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell’economia e delle finanze in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli montani, disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ad avviso del TAR, dal momento che il DL 4/2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’IMU, non definisce il presupposto di fatto dell’agevolazione ma rimanda all’elenco ISTAT, occorre preliminarmente verificare il rispetto della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. che si realizza esclusivamente se la formazione dell’elenco in oggetto è frutto di un potere amministrativo vincolato da norme di legge.
In sostanza, osserva l’IFEL nella nota 4.3.2016, il TAR del Lazio ritiene essenziale che il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, discenda necessariamente da fonte normativa primaria, potendosi altrimenti configurare una violazione della riserva di legge.
La Consulta dovrà quindi decidere sulla legittimità del parametro utilizzato dal legislatore nel DL 4/2015 per stabilire l’imponibilità o meno dei terreni agricoli montani e di conseguenza sull’intera vicenda legata all’IMU sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015.