L’agevolazione introdotta dal co. 56 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L’agevolazione in commento spetta:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
– la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
– gli immobili acquistati possono avere le “caratteristiche di lusso”;
– è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell’unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. “vincolo pertinenziale”;
– possono beneficiare dell’agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
– il soggetto cedente l’immobile, contrariamente da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
– la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.