Secondo Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel decreto 17.2.2016, è ammissibile il piano di concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA.
Il provvedimento risulta conforme a quanto affermato dall’Avvocato generale della EU nelle conclusioni 14.1.2016 n. C-546/14, secondo il quale i principi comunitari (art. 4 par. 3 TUE e direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) non ostano a norme nazionali che consentano ad un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo con liquidazione del suo patrimonio, senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato. A tali fini, un esperto indipendente deve attestare che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e il concordato deve essere omologato dal giudice.