Con la circ. 14.3.2016 n. 48, l’INPS ha comunicato gli importi massimi, validi per il 2016, dei trattamenti di integrazione salariale, degli assegni ordinario ed emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Ad esempio, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale risultano, per il 2016, pari a 971,71 euro se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento è uguale o inferiore a 2.102,24 euro, ovvero a 1.167,91 euro se superiore a tale soglia. L’INPS precisa, altresì, che su tali trattamenti va operata una trattenuta a carico del dipendente ex art. 26 della L. 41/86, pari al 5,84%. Pertanto, gli importi netti risultano pari, rispettivamente, a 914,96 euro e a 1.099,70 euro. Per il settore edile e lapideo, i predetti importi sono incrementati del 20%. Invece, per quei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L. 427/75, l’importo è pari a 635,34 euro (598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%). Ancora, per quanto riguarda l’indennità di mobilità, gli importi per quest’anno sono pari a 971,71 euro, con retribuzione uguale o inferiore a 2.102,24 euro, oppure 1.167,91 euro, con retribuzione superiore a tale importo. Gli importi netti della riduzione del 5,84%, risultano, rispettivamente, pari a 914,96 euro e a 1.099,70 euro. Infine, per le indennità di NASpI e DIS-COLL, l’INPS evidenzia che per il 2016 l’importo massimo mensile è di 1.300 euro e non si applica la riduzione del 5,84%.