Cass. 16.3.2016 n. 5137 ha ribadito che l’imminenza circa il decorso del termine decadenziale per l’accertamento non è una ragione di particolare e motivata urgenza tale da consentire l’emanazione anticipata dell’accertamento medesimo (quindi l’emissione dello stesso prima dello spirare di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione).
Tuttavia, i giudici precisano che la particolare e motivata urgenza, anche nella fattispecie descritta, può sussistere se la necessità di notifica celere dell’accertamento non dipende da carenze organizzative interne all’ente impositore.