Il Dipartimento delle finanze, con la ris. 22.3.2016 n. 2/DF, ha delineato l’ambito applicativo della disposizione contenuta nel co. 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
In particolare, è stato precisato che la sospensione si applica:
– alle delibere che prevedono l’istituzione di nuovi tributi locali, quali ad esempio l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23;
– a tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come avviene, ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione;
– al contributo di sbarco (ex imposta di sbarco) ed al nuovo contributo in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica di cui all’art. 4 co. 3-bis del DLgs. 23/2011;
– al canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).