Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella nota 23.3.2016, ha escluso la possibilità di costituire società tra professionisti nella forma di srl semplificata.
Ciò in ragione, da un lato, della specificità delle clausole da inserire nell’atto costitutivo della società tra professionisti, e, dall’altro, dell’inderogabilità del modello standard di atto costitutivo della srl semplificata.
È ammessa, invece, la costituzione della società tra professionisti in forma di srl a capitale minimo, con capitale inferiore a euro 10.000,00 ma almeno pari a euro 1,00, rientrando le srl tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla L. 183/2011 sulle società tra professionisti.