Scade il 31.3.2016 il termine per presentare nuovamente il modello EAS “aggiornato” in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2015.
Nell’ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, ancorché l’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 non lo specifichi espressamente, si ritiene applicabile – per coerenza normativa e interpretativa – la c.d. “remissione in bonis”, che consente di regolarizzare l’invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 250,00 euro (art. 11 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).