Infrastrutture di reti di comunicazione elettronica – Accatastamento – Esclusione – Novità del DLgs. 33/2016 di attuazione della direttiva 2014/61/UE

Con il DLgs. 15.2.2016 n. 33, attuativo della direttiva 2014/61, è stabilito che le infrastrutture di reti di comunicazione elettronica non vanno accatastate.
L’art. 12 co. 2, modificando l’art. 86 co. 3 del DLgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), stabilisce infatti che non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale:
– gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
– le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti.
Quindi, i tralicci, i ripetitori, le stazioni radio base, le antenne – oltre alle opere per l’installazione della rete – ancorati a muri o altri supporti oppure impiantati dentro aree recintate non sono unità immobiliari e, come tali, non vanno iscritti in Catasto e non soggiacciono alla fiscalità conseguente.
Con questa norma si risolve l’annosa questione di come debbano essere trattate queste infrastrutture (l’Agenzia del Territorio, circ. 4/2006 e 6/2012 e la giurisprudenza, tra le altre Cass. 24026/2015, hanno ritenuto che dovessero essere accatastate).

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