Con un comunicato stampa pubblicato in data 30.3.2016 è stata data notizia dell’avvenuta firma da parte dei Ministri del Lavoro e dell’Economia del decreto interministeriale di attuazione del co. 182 e segg. dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), laddove si prevede a favore di lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, l’applicazione sui premi di produttività di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino ad un importo complessivo non superiore a 2.000 euro lordi nell’anno di imposta ovvero di 2.500 euro lordi in presenza di una partecipazione paritetica dei lavoratori.
In alternativa è consentita la trasformazione parziale o totale del premio monetario in premio sociale, potendo il lavoratore scegliere di fruire della disciplina di cui all’art. 51 co. 2 e 3 del TUIR, ultimo periodo, con l’eventualità di azzerare la tassazione laddove vengano soddisfatti i presupposti di legge. Il decreto in argomento, composto di 7 articoli, disciplina diversi aspetti di attuazione della legge di stabilità, introducendo, tra l’altro, una definizione, sinora assente, di premio di risultato, nonché i criteri di misurazione degli obiettivi ai quali la contrattazione collettiva esclusivamente di secondo livello deve legare la corresponsione dei relativi premi, i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, le modalità di monitoraggio dei contratti e il regime applicabile ai c.d. voucher.