In materia di ICI/IMU/TASI sono frequenti i dubbi sul corretto trattamento delle aree fabbricabili.
L’art. 36 co. 2 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) stabilische che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’ICI, un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Con riferimento all’approvazione delle varianti al PRG da parte dei Comuni, la C.T. Reg. Roma 22.1.2016 n. 338/38/16 ha ritenuto che la semplice adozione della variante è idonea a considerare ai fini dell’ICI edificabili i terreni qualificati in precedenza come agricoli.
La C.T. Prov. di Torino, con la sentenza 669/8/15, invece, ha stabilito che uno strumento urbanistico restituito dalla Regione per vizi insanabili non può costituire in capo al Comune titolo per trarre vantaggi fiscali nel periodo di vigenza dello strumento stesso. Da qui l’importante affermazione secondo cui lo strumento urbanistico generale che qualifica come fabbricabile un terreno deve essere adottato dal Comune correttamente, senza la presenza di alcun vizio insanabile.