Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
Tra le altre cose è stato precisato che per la medesima unità abitativa non si può beneficiare sia della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, sia di quella generale, sempre del 50%, utilizzabile da tutti i contribuenti IRPEF. L’incompatibilità vale anche per acquisti di mobili diversi, necessari per arredare case acquistate quest’anno (o nel 2015), adibite ad abitazione principale entro il 2.10.2017 (o entro il 31.12.2016) e contemporaneamente soggette a lavori di ristrutturazione quest’anno. Cioè vale anche se sono rispettate tutte le condizioni delle due norme agevolative.