Ai sensi dell’art. 1 co. 178 della L. 208/2015, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 non spetta, tra l’altro, con riferimento ai lavoratori per i quali tale beneficio, o l’analogo incentivo previsto, per il 2015, dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione.
Anche sul punto, la circ. INPS 57/2016, pur non riferendosi espressamente – a differenza delle precedenti circ. 17/2015 e 178/2015 – allo “stesso datore di lavoro”, risulta confermare l’interpretazione data in questi ultimi documenti di prassi, nel senso di limitare il divieto di una seconda assunzione agevolata solo presso:
– lo stesso datore di lavoro;
– società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– soggetti comunque facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo.
Ciò consente un più agevole accesso all’esonero, in quanto fa sì che, in presenza di un precedente contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2015 e già agevolato ai sensi della L. 190/2014 o stipulato nel 2016 con riconoscimento del bonus ex L. 208/2015 e venuto a cessare, il lavoratore possa essere nuovamente assunto, nel corso del 2016, con applicazione del beneficio, ove la nuova assunzione sia effettuata:
– da un datore di lavoro diverso, privo di qualsivoglia relazione di controllo, collegamento o “etero-direzione” con il precedente;
– a distanza di almeno 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto, senza che, in tale periodo, il lavoratore risulti aver lavorato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.