Il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad alcune domande relative alla nuova normativa in materia di dimissioni telematiche formulate dai consulenti del lavoro, ha chiarito che:
– se il lavoratore si dimette senza esperire la procedura online e non si presenta più al lavoro, il rapporto non può considerarsi risolto. Il datore di lavoro dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il lavoratore;
– le parti sono libere di raggiungere accordi modificativi in ordine alla data di decorrenza delle dimissioni e, pertanto, la data di effettiva cessazione del rapporto sarà quella indicata con la comunicazione obbligatoria entro 5 giorni al Centro per l’impiego, anche se diversa da quella inserita nel modulo telematico;
– se il lavoratore, nella trasmissione del modulo al datore di lavoro, inserisce un indirizzo mail errato, lo stesso Ministero provvederà a reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema;
– per le dimissioni rese nell’anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e convalidare comunque le dimissioni presso la DTL;
– nei prossimi giorni sarà inserita anche l’opzione “dimissioni per giusta causa”, con uno spazio per indicare la motivazione.