Plafond – Superamento – Modalità per la regolarizzazione

Lo splafonamento è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.
Ai fini del ravvedimento operoso, è stato diverse volte affermato che il contribuente può emettere apposita autofattura versando l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali, per poi esercitare la detrazione quando ottiene il visto di regolarizzazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre inoltre indicare l’imposta nel rigo VE24 della dichiarazione con segno positivo, e comprendere il versamento nel rigo VL29.
In alternativa, il ravvedimento può avvenire in sede di liquidazione periodica, e la procedura non si differenzia da quella indicata per l’autofattura, se non per il fatto che sembra possibile compensare l’IVA a debito con l’IVA a credito, evitandone così il versamento (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50, § 24).

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