Scade il prossimo 31.5.2016 il termine per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, eseguita ai sensi dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015. La norma ha previsto un’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono per effetto dell’operazione; in virtù del richiamo alle disposizioni sull’assegnazione agevolata di beni ai soci, inoltre, per calcolare le suddette plusvalenze è possibile adottare, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Possono essere estromessi con le agevolazioni in questione gli immobili strumentali sia per natura, sia per destinazione; non vi sono, invece, benefici fiscali per gli immobili merce.
L’operazione non è condizionata ad adempimenti particolari, se non quelli relativi all’annotazione in contabilità (libro giornale o registro dei beni ammortizzabili). Nella risoluzione 30.3.2009 n. 82, tuttavia, l’Agenzia aveva ritenuto che l’opzione, pur se effettuata mediante comportamento concludente, di fatto si perfezionerebbe con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (prospetto che sarà contenuto nel modello UNICO 2017 PF).