L’art. 1 co. 182 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha rilanciato il welfare aziendale come misura alternativa ai premi economici di produttività con vantaggi sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro dal punto di vista contributivo e fiscale.
Come in passato, anche con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, non sono oggi imponibili, ad esempio, i servizi di trasporto collettivo, per l’infanzia in età prescolare, per familiari anziani e non autosufficienti, nonché le prestazioni con finalità di educazione, istruzione e assistenza sociale.
Inoltre, per questi trattamenti, è prevista anche la deducibilità ai fini Irap e Ires da parte dell’azienda e l’esenzione, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo di solidarietà del 10%, che invece si versa sull’erogazione monetaria per le prestazioni di welfare fuori dagli accordi sulla produttività. La scelta tra premio aziendale e pacchetto di welfare potrà essere esercitata a condizione che:
-sia stato sottoscritto un accordo sindacale in merito al premio di produttività che dovrà individuare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che determinano la maturazione della retribuzione di risultato, le forme di un’eventuale partecipazione agli utili e quelle di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
-il valore del premio non superi i 2.000 euro lordi (2.500, in caso di coinvolgimento dei lavoratori in iniziative paritetiche);
-il reddito annuo del lavoratore nel corso dell’anno precedente non superio 50.000 euro lordi. Nel caso di lavoratori titolari di più rapporti di lavoro in contemporanea, per i quali non sia stato effettuato il conguaglio complessivo dei redditi, il datore di lavoro dovrà richiedere un’attestazione scritta del reddito da lavoro dipendente erogato dagli altri sostituti d’imposta nel 2015.