Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Contratti verbali – Decorrenza del beneficio (nota Min. Economia e finanze 8.4.2016 n. 8876)

Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
In relazione ai termini per la registrazione dei comodati è intervenuto il Dipartimento delle finanze con la ris. 17.2.2016 n. 1/DF, la nota 29.1.2016 n. 2472/DF e, da ultimo, con la nota 8.4.2016 n. 8876.
In quest’ultimo documento viene precisato che per i contratti verbali di comodato stipulati tra genitori e figli la riduzione della base impobibile di IMU e TASI decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. Ai fini della validità di tali contratti, inoltre, continua a non sussistere l’obbligo di registrazione (tale adempimento è necessario solo per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016).

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