Cass. 29.1.2016 n. 1799 ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la problematica relativa al termine di prescrizione sussistente per riscuotere contributi previdenziali e assistenziali a seguito di cartella di pagamento non impugnata.
Per effetto dell’art. 24 del DLgs. 46/99, la cartella di pagamento va opposta, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica.
Si rammenta che:
– secondo un primo orientamento, i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della L. 335/95, si prescrivono con il decorso di cinque anni, e ciò vale anche quando la cartella di pagamento non è stata impugnata;
– in base ad una diversa corrente di pensiero, che equipara la cartella di pagamento ad un titolo giudiziale, opera l’art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.