Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – Novità della legge di stabilità 2016

Con riguardo all’applicazione dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 nelle ipotesi in cui si registri il passaggio di lavoratori da un’azienda all’altra, l’INPS, nella circ. 57/2016, ha confermato quanto precisato nella precedente circ. 178/2015 circa la trasferibilità della fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, per il periodo residuo non goduto, in capo:
– al cessionario dell’azienda, in caso di trasferimento d’azienda, atteso che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro continuano “ope legis” con il cessionario e i lavoratori conservano tutti i diritti connessi;
– al cessionario del contratto di lavoro, in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c., verificandosi, anche in tali ipotesi, la sola modificazione soggettiva del rapporto, che prosegue, senza variazioni, con il subentrante.
Relativamente all’ipotesi di cambio di appalto, nella quale, invece, i rapporti di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore uscente si estinguono e si instaurano con l’appaltatore subentrante – spesso tenuto all’assunzione in forza di specifiche clausole dei contratti collettivi – nuovi rapporti:
– l’INPS, nella cir. 178/2015, in applicazione della precedente normativa (priva di indicazioni sul punto), aveva escluso che, per i dipendenti a tempo indeterminato del datore cessante, riassunti dal subentrante, quest’ultimo potesse godere dell’esonero, difettando, in capo ai suddetti lavoratori, il requisito della mancata occupazione a tempo indeterminato nel 6 mesi precedenti;
– capovolgendo l’indirizzo assunto dall’Istituto, la L. 208/2015 ha espressamente sancito, all’art. 1 co. 181, la possibilità, per il datore di lavoro subentrante che assuma un lavoratore per il quale il datore di lavoro uscente già godeva dell’esonero, di conservarne la fruizione, per la durata e la misura residua.

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