Con la circ. 14.4.2016 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni contenute nel DM 24.2.2016 (in corso di pubblicazione in G.U.) riguardanti le procedure di riversamento, rimborso e regolazione relative ai tributi locali, attuative dell’art. 1 co. da 722 a 727 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Nello specifico, tali disposizioni riguardano:
– l’IMU;
– la maggiorazione standard della TARES;
– l’IMI istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
– l’IMIS istituita dalla Provincia Autonoma di Trento.
Nel caso di versamento ad un ente locale incompetente, quest’ultimo deve procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite all’ente locale competente entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il contribuente, invece, nel caso si sia accorto dell’errore, deve effettuare un’apposita comunicazione, sia al Comune competente che a quello incompetente, in cui indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento stesso, l’ente locale destinatario delle somme e l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento. Diversamente, potrebbe essere lo stesso Comune a segnalare, in via autonoma, di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.
Nel caso di versamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto, invece, il contribuente deve presentare apposita istanza di rimborso all’ente locale, il quale, nei 180 giorni successivi, deve completare l’istruttoria della pratica e darne comunicazione al contribuente. La domanda di rimborso deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.