L’art. 1 co. 284 della L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), che a breve troverà attuazione, ha introdotto l’istituto del ”part time agevolato”, finalizzato ad agevolare l’uscita dal mondo del lavoro di quei lavoratori del settore privato che:
– siano assunti con un contratto a tempo indeterminato;
– abbiano versato almeno 20 anni di contributi;
– maturino il diritto alla pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi di età) entro il 31.12.2018.
Per questi lavoratori, la diminuzione proporzionale della retribuzione rispetto alle ore non lavorate è fatta salva grazie a una somma esente da prelievo fiscale e contributivo, pari alla quota di contribuzione pensionistica, nella misura del 23,81%, che l’azienda avrebbe dovuto versare all’INPS sulla cosiddetta “retribuzione persa” per la riduzione dell’orario lavorativo. Le aziende, invece, anche se da un lato potranno gestire più liberamente quei lavoratori adibiti a mansioni obsolete, dall’altro dovranno incrementare l’organico per supportare la minore prestazione lavorativa cui andranno incontro, se ad avvalersi del part time agevolato saranno lavoratori specializzati collocati in posizioni strategiche per l’azienda.
La norma, inoltre, potrebbe avere uno scarso impatto a causa della sua esclusiva applicabilità a lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia con i requisiti ordinari, con l’esclusione di tutti quelli che, invece, accedono alla pensione con requisiti diversificati o sono soggetti ad altre deroghe previste dall’ordinamento.