Con la risposta ad interpello 11.4.2016 n. 13, il Ministero del Lavoro è intervenuto con riferimento ai congedi parentali ex art. 32 del DLgs. 151/2001, chiarendo che, sebbene le modifiche introdotte dall’art. 7 co. 1 lett. c) del DLgs. 80/2015 abbiano ridotto il limite minimo del periodo di preavviso per la richiesta di congedo parentale da parte del lavoratore da 15 a 5 giorni, è ancora possibile fare applicazione delle clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del citato DLgs. 80/2015 che, in virtù della precedente normativa, fissano il limite minimo di preavviso in un termine non inferiore ai 15 giorni.
Inoltre, sempre nella medesima risposta, i tecnici ministeriali hanno altresì precisato che stante la qualificazione, da parte della giurisprudenza, del diritto alla fruizione del congedo parentale in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto dei termini di preavviso, è esclusa la possibilità per il datore di lavoro di disporre una collocazione temporale di fruizione del congedo diversa da quella richiesta dal lavoratore osservando i suddetti termini. Tuttavia, per il datore di lavoro resta la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi tramite accordi da raggiungere anche a cadenza mensile, aventi la finalità di conciliare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.