Con ordinanza del 15.4.2016 n. 7598, la Cassazione ha statuito che:
– è illegittimo l’accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di constatazione (art. 12 co. 7 della L. 212/2000);
– non è motivo di urgenza l’imminenza del termine di decadenza, anche se determinato da un tardivo invio del pvc da parte della Guarda di finanza.
In particolare, secondo i giudici:
– il termine dei 60 giorni è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente (Cass. SS.UU. 18184/2013);
– l’imminente decadenza del potere di accertamento non è di per sé sufficiente a derogare ai 60 giorni, in quanto occorre la prova che la decadenza non sia dipesa da negligenza o inefficienza dell’amministrazione (ipotesi che potrebbe ravvisarsi in fatti emersi nel corso delle indagini o in procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, in eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla programmazione dell’attività degli uffici, o su condotte dolose e dilatorie del contribuente).