Contribuente non soggetto all’obbligo dichiarativo – Termine applicabile (C.T. Reg. Milano 22.3.2016 n. 1648/28/16)

L’avviso di accertamento, in caso di contribuente esonerato dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi, va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, nelle situazioni ordinarie, avrebbe dovuto essere presentata (C.T. Reg. Milano 22.3.2016 n. 1648/28/16).
Considerato che non c’è obbligo dichiarativo, non può essere applicato il maggior termine quinquennale, relativo alle fattispecie di dichiarazione omessa.
Si evidenzia che la L. 208/2015, a decorrere dal 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017) ha modificato i termini per l’accertamento, elevandoli a cinque anni per la dichiarazione inviata e a sette per quella omessa.

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