Per “vendite a distanza” ai fini IVA si intendono le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in quanto assimilate alle vendite per catalogo, corrispondenza e simili di cui all’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.
Tali vendite sono assoggettate ad IVA in Italia (Stato di partenza dei beni), a meno che il cedente abbia superato, nell’anno precedente e nell’anno in corso, il limite massimo annuo di vendite stabilito da ciascuno Stato membro della Ue nel quale invia i beni ai privati acquirenti (limite che dev’essere compreso tra 35.000 e 100.000 euro).
In quest’ultima ipotesi (vendite “sopra soglia”), a partire dalla cessione che ha determinato il superamento del limite, l’IVA è dovuta nello Stato Ue di destinazione dei beni e il cedente nazionale è tenuto ad aprire una posizione IVA in ciascuno Stato nel quale il limite è stato superato.
Anche al di sotto della soglia in argomento, l’assolvimento dell’IVA può avvenire nello Stato di destinazione dei beni, qualora il cedente eserciti apposita opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta precedente a quello nel quale le cessioni nei confronti di privati saranno effettuate.