Con il DLgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act (L. 183/2014) per quanto concerne l’introduzioni di misure di semplificazione delle procedure in materia di lavoro, è stata altresì prevista una disposizione che semplifica la gestione dei rapporti con i lavoratori che sono impiegati o trasferiti in Paesi extracomunitari.
In sintesi, con l’art. 18 del citato provvedimento è stato rimosso ogni adempimento di carattere amministrativo per imprese e lavoratori. Infatti, ai sensi della previgente disciplina ogni lavoratore doveva essere iscritto in liste speciali e i datori di lavoro dovevano preventivamente seguire un complesso iter amministrativo per poter poi scegliere il personale solo con richiesta nominativa riferita alle liste speciali, cui doveva seguire un nulla osta degli uffici a seguito di un’attività di controllo.
Con le nuove regole, invece, il controllo preventivo scompare, divenendo successivo ed eventuale. In pratica, su questo presupposto è stata eliminata la necessità dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento e, al posto delle autorizzazioni amministrative, sono state introdotte condizioni minime ed essenziali per il lavoratore (un trattamento economico e normativo idoneo, sistemazione logistiche, misure di sicurezza, ecc.) la cui sussistenza determina presunzione di legittimità anche per l’impiego dei lavoratori in Paesi extracomunitari.