L’art. 25 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 114/2014) prevede che per i disabili “rivedibili” (cioè quelli per cui lo stato di disabilità non è permanente ma soggetto a cambiamenti da verificare nel tempo), i benefici e le agevolazioni connessi al loro stato (compresa l’esenzione dal bollo auto) proseguono anche dopo la scadenza riportata nel verbale della visita in base al quale lo stato di disabilità è stato concesso in modo temporaneo.
Di conseguenza, i benefici previsti permangono “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica”. In questi casi la convocazione per la visita di controllo è di competenza dell’INPS.
Per quanto riguarda il bollo auto, le esenzioni sono concesse in base ai verbali che riportano gli esiti delle visite effettuate dalle Commissioni mediche locali, dunque in ambito Asl.
Passata la scadenza di tali verbali, in attesa che venga fissata un’altra visita da parte dell’INPS, il contribuente rischia di ricevere contestazioni per mancato pagamento della tassa automobilistica. Ci si potrebbe difendere efficacemente dimostrando che la visita di revisione si deve ancora svolgere, perché è fissata in una data posteriore alla scadenza del verbale della Commissione, ma attualmente nessuno può farlo, visto che la convocazione dovrebbe arrivare dall’INPS, che non ha ancora proceduto.