Regime IVA per gli agricoltori – Novità della legge di stabilità 2016 – Percentuali di compensazione (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19)

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 6.5.2016 n. 19, ha esaminato le disposizioni della legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 908 della L. 208/2015) e le relative norme attuative (DM 26.1.2016) che hanno previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili per le cessioni di alcuni prodotti agricoli.
In particolare, è stato previsto l’innalzamento della percentuale di compensazione nella misura del 10% per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, nonché per gli altri prodotti di cui alla voce doganale n. 04.01.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella voce doganale n. 04.01 sono ricompresi anche yogurt, kephir e gli altri prodotti tra cui latte cagliato, siero di latte, latticello ed altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Per gli animali vivi della specie bovina e gli animali vivi della specie suina, è stato previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione rispettivamente nella misura del 7,65% e del 7,95%. Questo innalzamento si applica per il solo 2016, mentre per il 2017 torneranno le precedenti percentuali (7% per i bovini e 7,3% per i suini).
In merito alla decorrenza della nuova disciplina, si guarda al momento impositivo:
– per i passaggi dei prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato;
– per le cessioni dei prodotti agricoli, al di fuori dei passaggi a cooperative o ad altri organismi associativi, l’operazione si realizza al momento della consegna o spedizione dei beni (salvo il caso di impiego del DDT e fatturazione differita).

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