Redditometro -Prova contraria – Incrementi patrimoniali – Orientamenti della Corte di Cassazione

Relativamente al redditometro, specie per il sistema antecedente al DL 78/2010, in base agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, è possibile affermare che:
– i parametri dei DM 24.12.2012 e 16.9.2015 non possono operare retroattivamente, stante l’art. 22 del DL 78/2010 (per tutte, Cass. 20.4.2016 n. 8009);
_ sugli incrementi patrimoniali, ha rilievo l’effettivo esborso monetario, quindi, ad esempio, di per sè non ha valore l’acquisto dell’immobile mediante accollo dei debiti del venditore, ma, semmai, l’estinzione dei debiti accollati (Cass. 10.9.2014 n. 19030);
– sempre in tema di incrementi patrimoniali, non rilevano, per l’imputazione a ritroso del quinto, gli investimenti di anni successivi a quello accertato (Cass. 12.4.2016 n. 7147);
– non c’è unanimità di opinioni sulla possibilità di contestare l’entità delle spese attribuite dal DM 10.9.92 (per la tesi positiva, Cass. 17.6.2011 n. 13289, Cass. 20.12.2012 n. 23554; contra Cass. 12.4.2016 n. 7149).
In quest’ultima fattispecie, l’accoglimento della tesi negativa rende impossibile la difesa del contribuente.

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