La C.T. Prov. Caltanissetta, con la sentenza 20.1.2016 n. 60/01/2016, ha affermato che, non esistendo una norma che preveda uno specifico termine, le Camere di Commercio possono procedere al recupero del diritto camerale annuale dovuto entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni.
Nel caso specifico, la controversia verteva sull’impugnazione di un recupero del tributo relativo all’anno 2008.
Precisato quanto sopra, in applicazione dell’art. 18 co. 4 lett. c) della L. 29.12.93 n. 580 e dell’art. 3 co. 1 del DM 11.5.2001 n. 359, i giudici hanno sostenuto la legittimità della pretesa tributaria poichè, nel mese di gennaio 2008, l’impresa risultava ancora iscritta nel Registro delle imprese (la domanda di cancellazione, infatti, era stata presentata solo nel mese di febbraio).