Il Tribunale di Torino, con una sentenza del 27.4.2016, affronta una questione concernente le condizioni alle quali gli interessi di mora entrano nella determinazione della usurarietà del tasso applicato dalla banca al cliente.
In particolare, secondo il giudice:
– finché non si verifica l’inadempimento che fa scattare la mora (o non si verifica un ritardo protratto per il tempo necessario a determinare lo sforamento usurario), l’eventuale previsione usuraria legata alla mora è puramente virtuale e, pertanto, non può esplicare alcun effetto;
– ragionare diversamente implicherebbe eleggere a priori il worst case come selezionatore di usura nella più o meno vasta gamma dei casi possibili tra usurari e non.
Inoltre, anche in caso di reale applicazione della mora, non può darsi usura se la somma addebitabile è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti.
Infine, sul piano del riparto della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., il giudice stabilisce che spetta al cliente la dimostrazione che “il concreto svolgimento del rapporto ha spostato la bilancia sul piatto dell’usura”.