L’assegnazione agevolata prevista dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 coinvolge i beni immobili non strumentali per destinazione e i beni mobili registrati non aventi il requisito della strumentalità.
Mentre sono chiari gli effetti delle norme agevolative per la società, che sconta un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sui plusvalori che emergono a seguito dell’operazione, la posizione più dubbia è quella dei soci. Se verrà confermata l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13.5.2002 n. 40, per l’assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili il reddito in natura dei soci sarebbe determinato in base al valore normale del bene (o al valore catastale, se si tratta di un immobile ed è stata prescelta questa opzione), ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.
La situazione più incerta riguarda l’annullamento delle riserve in sospensione d’imposta, per le quali non è mai stato formalizzato dall’Amministrazione finanziaria (anche se si tratterebbe di una soluzione di equità) che l’utile del socio viene ridotto anche delle somme assoggettate in capo alla società all’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.