Il DM 29.4.2016 ha individuato un’ulteriore categoria di soggetti per i quali, ai sensi dell’art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72, i rimborsi IVA annuali e infrannuali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla relativa richiesta.
Trattasi, in particolare, dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ed edifici, di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, per i quali la possibilità di accedere ai rimborsi IVA prioritari sarà concessa a partire dalle istanze relative al secondo trimestre del 2016.
Questa categoria di soggetti si aggiunge ai subappaltatori edili (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72), per i quali l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA è riconosciuta a norma dell’art. 1 del DM 22.3.2007.
Resta fermo, ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA in via prioritaria, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 2 del DM 22.3.2007 e del presupposto di cui all’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media sulle operazioni passive superiore rispetto a quella sulle operazioni attive).