Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) – Criteri per la concessione

Con il DM 15.4.2016 n. 95442 – di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il Ministero del Lavoro ha definito i criteri da adottare nell’esame delle domande presentate dalle imprese per accedere alla CIGO, la quale può essere concessa dalla sede INPS competente per territorio laddove sussistano due specifiche causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.
Pertanto, l’impresa che si trova in situazioni che integrino le citate causali, può presentare la domanda di CIGO documentando in una dettagliata relazione tecnica i motivi che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

 

In particolare, occorre dimostrare in maniera oggettiva, anche mediante la produzione di documenti che attestino la solidità finanziaria dell’impresa o la temporaneità della crisi di settore, che la stessa impresa potrà continuare ad operare sul mercato.
Il DM 95442/2016 precisa, altresì, che, nell’esame delle domande pervenute, saranno valutati sia la particolare congiuntura negativa che interessa la singola impresa, sia il più generale contesto economico e produttivo in cui la stessa opera, con riferimento al periodo in cui ha avuto inizio la sospensione e senza tener conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesto il trattamento di CIGO.
Infine, il DM in argomento stabilisce che il provvedimento di concessione o rigetto della CIGO dovrà essere motivato in modo adeguato e, in caso di supplemento di istruttoria, l’INPS potrà richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni, gli elementi necessari per un suo completamento.

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