L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 18.5.2016 n. 20 (cap. V, § 1), ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore della scuola (c.d. “school bonus”), rinviato al 2016 per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 co. 145-150 della L. 107/2015 dall’art. 1 co. 231 lett. a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dell’agevolazione per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è stato precisato che:
– si applica, in assenza di un’espressa esclusione prevista dalla norma agevolativa, il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
– non si applica il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000);
– non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).