L’Agenzia delle Entrate, con circolare 25.5.2016 n. 21, ha delimitato l’ambito applicativo del reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop alla sola fase di commercializzazione che precede la vendita al dettaglio.
In sostanza, sono escluse dalla speciale disciplina (e l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie) le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti che sono utilizzatori finali del prodotto.
Secondo questo criterio, ad esempio, la cessione di un tablet ad un professionista che lo utilizza nella propria attività non è soggetta a reverse charge, trattandosi di una vendita che avviene nella fase del dettaglio.
Sotto il profilo oggettivo, le nuove disposizioni si applicano a tutti i beni che, indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, presentano la stessa qualità commerciale di console da gioco, tablet e laptop, le stesse caratteristiche nonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che non vi sarà l’applicazione di sanzioni per eventuali violazioni commesse dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia (2.5.2016) alla data di pubblicazione della circolare 25.5.2016 n. 21.