La Cassazione, con la sentenza n. 10794 del 25.5.2016, ha statuito l’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 del DPR 602/73.
Secondo i giudici di legittimità, è legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita, ex art. 77 del DPR 602/73, su beni oggetto del fondo patrimoniale, in ragione del fatto che l’ipoteca esattoriale:
– non ha natura di atto preordinato all’espropriazione;
– è atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.
In particolare, la Cassazione, accogliendo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (SS.UU. n. 15354/2015 e SS.UU. n. 19667/2014), non ritiene che l’iscrizione ipotecaria esattoriale possa rientrare tra gli atti esecutivi, bensì tra le misure cautelari, essendo l’ipoteca solo propedeutica ad una eventuale, e non ancora certa, fase esecutiva.