Con circ. 26.5.2016 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata;
– il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
– sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
– con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
– sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali”, essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.