L’Agenzia delle Entrate, con circ. 26.5.2016 n. 22, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiffusione ed elettronici resi nei confronti di “privati consumatori” stabiliti nella Ue, nonché alle regole relative al regime del “MOSS”.
Per quanto concerne il regime del “MOSS”, disciplinato dall’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, le principali indicazioni della circolare n. 22 riguardano tra l’altro:
– gli effetti della registrazione al regime speciale, i quali decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello della richiesta di iscrizione;
– le cause di esclusione dal regime (tra cui, il trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione in altro Stato Ue);
– il fatto che il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), qualora ricada di sabato o in un giorno festivo, non sia differito al primo giorno lavorativo successivo;
– la possibilità, per i soggetti extra Ue aderenti al regime “MOSS” privi di stabile organizzazione in Italia, di richiedere a rimborso l’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia ai sensi dell’art. 38-ter co. 1-bis del DPR 633/72.