L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 23/2016, ha chiarito che ai fini dell’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dei “super-ammortamenti” (15.10.2015 – 31.12.2016) rilevano le regole generali della competenza ex art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, anche per i soggetti esercenti arti e professioni. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Viene, inoltre, precisato che:
– per i contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario;
– in caso di beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato;
– in caso di appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente.