Con la sentenza 25.5.2016 n. 1021, il Tribunale di Torino è intervenuto in materia di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, ribadendone la decorrenza solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, perché la nuova disciplina dell’art. 18 della L. 300/70 non garantisce più la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato.
Tale pronuncia di merito si adegua a quanto stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza 16.12.2015 n. 3460, il quale aveva affermato che il venir meno della reintegrazione come regola generale comporta l’estensione, anche ai datori di lavoro soggetti all’art. 18 della L. 300/70, degli effetti della sentenza 10.6.1996 n. 63, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale incostituzionalità del co. 4 dell’art. 2948 c.c. e del co. 1 dell’art. 2965 c.c., limitatamente alla parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto decorresse durante il rapporto di lavoro.
Se si consoliderà l’orientamento espresso dai giudici di Milano e Torino, il regime sulla decorrenza della prescrizione, finora applicato ai soli datori di lavoro non soggetti all’art. 18 della L. 300/70, verrà generalizzato e, per tutti i rapporti di lavoro privato, la prescrizione decorrerà solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, privando così di effetti la sentenza 12.12.1972 n. 174, con la quale la Corte Costituzionale aveva escluso la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto, in quanto la tutela riconosciuta in materia di licenziamenti garantiva al lavoratore una stabilità tale da consentirgli di esercitare i propri diritti anche durante il rapporto.