Con il parere 1.6.2016 n. 11241, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito ai provvedimenti che il proprio corpo ispettivo deve adottare nel caso in cui vengano rilevati l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70, l’impianto di videosorveglianza può essere installato previa la stipula di un apposito accordo sindacale o, in difetto di questo, in seguito ad una autorizzazione amministrativa da parte della competente DTL ovvero direttamente dal Ministero del Lavoro nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più ambiti di competenza.
In particolare, nell’intervento di prassi in argomento, i tecnici ministeriali hanno chiarito (richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità rappresentato dalla Cass. 4331/2014) che la condotta illecita è comunque rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, indipendentemente dal suo concreto utilizzo e, quindi, dalla circostanza che le apparecchiature siano o meno già funzionanti. Questo poiché la violazione dell’art. 4 della L. 300/70, punita con un’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno, costituisce reato di pericolo che, per definizione, si consuma con una lesione solo potenziale e non necessariamente effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma.