Il Governo, nel corso del question time svoltosi presso la Camera dei deputati, ha chiarito che i 18 mesi che la legge concede all’acquirente della “prima casa”, per trasferire la sua residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato, decorrono dalla data del rogito, anche nel caso in cui la casa sia in corso di costruzione (o ristrutturazione).
Infatti, in tali circostanze:
– non vi sarebbe ragione per differenziare la situazione di chi compra una casa già ultimata rispetto a chi compra una casa in corso di costruzione (Cass. 7067/2014; Cass. 20042/2015);
– non è configurabile un’ipotesi di forza maggiore tale da esimere il contribuente dall’obbligo di adempiere la sua promessa di trasferire la residenza.
La forza maggiore ricorre, infatti, quando l’evento, da un lato, non sia imputabile al contribuente e, dall’altro, sia imprevedibile (elemento che non sussiste nella fattispecie dell’acquisto di una casa in corso di costruzione).